Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

”GOCCE DI GIUSTIZIA”

 COSTITUZIONE, SEDE, ANNO SOCIALE, ATTIVITÀ

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l’Associazione culturale denominata “Gocce di Giustizia”, che ha sede presso “Casa per la pace”, in Contrà Porta Nova n. 2, nel comune di Vicenza, ma può costituire sedi secondarie.

 

Art. 2

Descrizione

1. L’associazione “Gocce di Giustizia” è una libera Associazione, aperta a tutte le persone, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione o appartenenza politica, di condizione personale o sociale.

2. L’associazione è senza scopo di lucro, regolata a norma dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

 

Art. 3

Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell’attività dell’associazione stessa.

 

Art. 4

Modificazione dello statuto

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea cui partecipino almeno tre quarti dei soci e col voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

FINALITÀ E ATTIVITA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

Finalità

La specifica finalità dell’associazione è sinteticamente così individuata:

1. formazione: sensibilizzazione per una cultura di giustizia rivolta a tutte le persone, per creare relazioni umane giuste nei confronti dei popoli del Sud e del Nord del mondo.

2. tutela dei diritti civili: salvaguardia e promozione dei diritti dei consumatori e risparmiatori, e denuncia di ogni forma di sfruttamento e di ingiustizia.

3. la promozione e la realizzazione del microcredito con lo scopo di aiutare persone svantaggiate (soprattutto del Sud del mondo) in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.

 

Per il raggiungimento delle finalità associative, l’associazione – della quale peraltro si ribadisce il carattere essenzialmente ed esclusivamente solidaristico, dunque privo di qualsivoglia scopo utilitaristico proprio e di lucro -, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ed in genere esercitare qualsiasi attività ritenuta utile e comunque connessa o affine a quelle sopra indicate.

 

Art. 6

Attività

L’associazione Gocce di Giustizia per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Attività culturali:

1. realizzare spettacoli musicali, concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione, con lo scopo di diffondere tale esperienza e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell’Associazione.

2. impegnarsi in un percorso auto-formativo, indispensabile per acquisire competenze credibili e per sostenere un lavoro efficiente;

Attività editoriali:

1. elaborare miniguide e libri, o altro materiale editoriale.

2. realizzare e divulgare mostre e audiovisivi

 

Art. 7

Durata dell’associazione

1. L’associazione ha durata illimitata.

 

I SOCI

Art. 8

Ammissione

1. Possono diventare soci tutte le persone fisiche ed eventualmente quelle persone giuridiche aventi finalità analoghe, che condividono ed accettano le finalità dell’associazione, così come espresse dal presente statuto e dall’eventuale regolamento.

2. Diventano soci i soci fondatori e tutti coloro che, avendo presentato domanda, vengono ammessi con approvazione del consiglio direttivo, versando la quota associativa stabilita dallo stesso.

3. Le quote associative non sono rivalutabili e non possono essere trasferite nè per atto tra vivi nè per causa di morte.

4. Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale nei termini stabiliti. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà l’esclusione del socio inadempiente.

 

Art. 9

Diritti e doveri

1. I soci effettivi partecipano attivamente alla vita dell’associazione, impegnandosi personalmente al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno diritto di partecipazione e di voto in assemblea, possono esercitare l’elettorato attivo e passivo.

2. I soci svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, condividendo lo spirito e gli ideali dell’associazione e delle sue finalità istituzionali, accettando lo statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

3. E’ espressamente esclusa la durata temporanea delle partecipazioni sociali. I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri e partecipano all’associazione a tempo indeterminato. I soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 

Art. 10

Cessazione della qualità di socio

1. La qualità del socio cessa per morte, estinzione dell’ente, dimissioni, esclusione.

2. La cessazione per esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, previa audizione a sua discolpa dell’interessato, e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione motivata è inviata al socio a mezzo lettera raccomandata A.R.

 

ORGANI SOCIALI

Art. 11

Organi dell’associazione

Sono organi sociali dell’associazione:

1. L’assemblea dei soci;

2. Il consiglio direttivo;

3. Il presidente e il vicepresidente.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo ai soci .

 

Art. 12

L’Assemblea dei soci

1. L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. Essa è convocata dal Presidente presso la sede sociale o in altro luogo .

2. L’assemblea è convocata in via ordinaria una volta all’anno, entro centoventigiorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del rendiconto; in via straordinaria ogni qual volta lo richiedano o il Presidente o la maggioranza del consiglio direttivo, o almeno 1/3 dei soci .

3. La convocazione è comunicata personalmente ai soci mediante avviso scritto oppure mediante avviso esposto presso la sede sociale, di regola almeno 15 giorni prima. L’avviso deve specificare luogo, giorno ed ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

4. Ogni proposta di modifica dello Statuto deve essere resa nota nell’avviso di convocazione.

 

Art. 13

Delega

Il socio impedito di partecipare personalmente all’assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può, in tal modo, rappresentare un solo altro socio.

 

Art. 14

Validità dell’assemblea

L’assemblea è validamente costituita quando sia stata indetta con le norme del precedente articolo 12 e sia presente, personalmente o per delega: in prima convocazione la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 15

Votazioni

L’associazione si fonda sul principio dell’elettività e della democraticità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il sistema di votazioni viene stabilito, volta per volta, dall’assemblea su proposta del Presidente. Nel caso di parità di voti si dovrà indire nuova votazione. Lo scrutinio segreto è obbligatorio quando la votazione riguardi persone. Nelle deliberazioni concernenti i bilanci o l’operato del consiglio direttivo, i membri di questo non hanno voto.

 

Art. 16

Svolgimento dell’assemblea

L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. L’assemblea che debba procedere all’elezione del consiglio direttivo nomina, a maggioranza, un Presidente ed un segretario estranei al consiglio. Di ogni assemblea viene redatto verbale nell’apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 17

Attribuzioni e prerogative dell’assemblea

Spetta all’assemblea:

1. eleggere il consiglio direttivo;

2. discutere e votare i rendiconti;

3. approvare e modificare lo statuto ;

4. decidere le linee operative dell’associazione;

5. deliberare lo scioglimento dell’associazione a norma dell’ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile e la devoluzione del patrimonio;

6. deliberare su ogni altra questione sottoposta alla sua competenza.

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Elezione e composizione

Il Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea che ne determina anche il numero dei componenti, con un minimo di 5 ed un massimo di 15; dura in carica 2 anni con la possibilità di rinnovo.

 

Art. 19

Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. eleggere al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;

2. eleggere il tesoriere;

3. provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria con facoltà di deliberare ogni atto e negozio giuridico;

4. coordinare l’attività dell’associazione, curando anche l’attuazione delle deliberazioni e dei suggerimenti dell’assemblea;

5. fissare le quote associative annuali;

6. accettare o rifiutare a maggioranza qualificata la candidatura di nuovi soci, e decidere i casi di cessazione della qualità di socio;

7. chiedere la convocazione dell’assemblea;

8. approvare le relazioni e le proposte da sottoporre all’assemblea ;

9. presentare all’assemblea annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Art. 20

Funzionamento

1. Il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi, a cura del Presidente.

2. La convocazione, di regola, avviene mediante avviso scritto, fatto pervenire ai consiglieri con l’anticipo di almeno 5 giorni, e indicante il luogo di riunione, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno.

1. Il consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei soci membri.

2. In caso urgente il Presidente può convocare il consiglio anche telefonicamente, tramite fax o e-mail.

 

 

IL PRESIDENTE

Art. 21

Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, e ne firma tutti gli atti.

2. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vicepresidente.

 

Art. 22

Attribuzioni

Al Presidente spetta:

1. convocare il Consiglio direttivo e presiederlo;

2. dirigere e vigilare l’attività dell’associazione, specialmente del Consiglio stesso, con particolare riguardo alla perfetta osservanza dello statuto sociale;

3. convocare e presiedere l’assemblea dei soci.

 

 

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

Indicazioni delle risorse

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

1. Beni immobili e mobili;

2. contributi e quote associative;

3. donazioni e lasciti;

4. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

5. ogni altro tipo di entrate.

 

Art. 24

I beni

1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

Art. 25

Contributi

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal consiglio direttivo.

2. I contributi straordinari elargiti dagli aderenti sono stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

 

Art. 26

Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

3. Il Presidente attua le delibere dell’assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

 

Art. 27

I proventi derivati da attività marginali

1. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione.

2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

4. È fatto espresso divieto di distribuire, anche se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

 

Art. 28

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altro ente con finalità analoghe designato dall’assemblea.

 

 

IL RENDICONTO

Art. 29

Il Rendiconto

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

2. Il Rendiconto contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

 

Art. 30

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

LE CONVENZIONI

Art. 31

Deliberazioni delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’assemblea col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’associazione.

 

Art. 32

Attuazione delle convenzioni

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

 

 

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 33

Dipendenti

1. I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

2. I dipendenti sono, ai sensi di legge e regolamento, assicurati contro le malattie e gli infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 34

Collaboratori di lavoro autonomo

1. L’associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l’associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

 

 

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 35

1. L’associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. Per ogni controversia tra i soci è competente a decidere il consiglio direttivo.

 

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